Fatti
Il 26 agosto 2004, il Tribunale di primo grado di Ginevra ha dichiarato il fallimento di A. SA, che gestiva un negozio di ottica. Il fallimento è stato liquidato in forma sommaria. I beni inventariati della fallita sono stati stimati in 70'009 fr. per una vendita in blocco. Il 27 settembre 2004, X. e Y. hanno manifestato il loro interesse a subentrare nel contratto di locazione del negozio di ottica. Il 6 ottobre 2004, l'ufficio fallimentare ha concordato con X. e Y. le condizioni per l'ingresso della massa fallimentare nel contratto di locazione, in vista di una cessione nell'ottica di un subentro congiunto nell'arredamento. Il 15 ottobre 2004, la massa fallimentare e X. e Y. hanno firmato una convenzione di cessione degli attivi della fallita, qualificata come "vendita urgente" ai sensi dell'art. 243 cpv. 2 LEF. Il 3 novembre 2004, l'ufficio ha pubblicato un avviso sulla Gazzetta Ufficiale informando i creditori di questa vendita urgente e della loro possibilità di presentare un'offerta superiore entro 20 giorni. Nessun creditore ha presentato un'offerta superiore né sollevato obiezioni. Il 15 novembre 2004, la società D. SA ha tuttavia presentato un reclamo presso la Commissione cantonale di vigilanza, chiedendo l'annullamento della convenzione e l'organizzazione di una vendita all'asta privata.Legge
La liquidazione sommaria del fallimento consente all'ufficio fallimentare di realizzare gli attivi nel miglior interesse dei creditori, osservando gli art. 256 cpv. 2-4 e 231 cpv. 3 n. 2 LEF. In alcune situazioni, l'ufficio non deve attendere la scadenza del termine per le produzioni e può procedere a una realizzazione urgente, in particolare quando un'azienda commerciale rappresenta un attivo soggetto a rapida svalutazione e si presenta un'occasione favorevole di cederla a un subentrante in buone condizioni.
L'interpretazione della convenzione di cessione deve…