Fatti

Il defunto M., nato nel 1946, ha svolto un apprendistato come meccanico a partire dal 1962 ed è entrato in contatto con l'amianto. Nel maggio 2004 gli è stato diagnosticato un mesotelioma pleurico indotto dall'amianto, a causa del quale è deceduto il 10 novembre 2005. La SUVA ha riconosciuto la malattia come malattia professionale e ha fornito le prestazioni legali.

Con lettera del 14 novembre 2005, la vedova H. ha presentato una richiesta di risarcimento danni contro la SUVA, in quanto questa, a causa di un atto illecito per omissione, è solidalmente responsabile con il datore di lavoro per la morte dell'assicurato. La SUVA ha respinto la richiesta di risarcimento danni con decisione del 16 ottobre 2007.

Il ricorso della vedova H. contro questa decisione è stato respinto dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Argovia. Con ricorso in materia di diritto pubblico, H. chiede ora che la SUVA sia obbligata a risarcire i danni e a corrispondere un'indennità.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso afferma che, ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 LVA, il termine di prescrizione assoluto di dieci anni decorre dal giorno dell'atto dannoso o dell'omissione, indipendentemente dal momento in cui si è verificato il danno. Questa interpretazione è conforme alla costante giurisprudenza del Tribunale federale ed è giustificata dal testo della disposizione e dalla sua ratio…