Art. 20 LResp
1 Le pretese nei confronti della Confederazione (art. 3 segg.) si prescrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni sugli atti illeciti.
2 Le domande di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale devono essere presentate al Dipartimento federale delle finanze. La presentazione di una domanda scritta al Dipartimento federale delle finanze interrompe la prescrizione.
3 Se, nei casi di cui all’articolo 10 cpv. 2, la Confederazione contesta la pretesa oppure non si pronuncia su di essa nel termine di tre mesi, la persona lesa deve proporre un’azione entro un nuovo termine di sei mesi, a pena di perenzione.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Pretese di risarcimento danni della vedova di una vittima dell'amianto; inizio della prescrizione assoluta45 citazioni
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2Azione di responsabilità nei confronti dello Stato promossa da un fuggitivo ebreo il quale, durante la seconda guerra mondiale, è stato respinto e consegnato alle autorità germaniche36 citazioni
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3Art. 82 cpv. 1 OAVS: Conoscenza del danno. - Nel caso di fallimento, la conoscenza del danno ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 OAVS si verifica, di regola, già al momento della comunicazione della collocazione della pretesa…12 citazioni
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4Rimedio di diritto4 citazioni
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5Responsabilità dello Stato; lacune nella previdenza professionale2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Staatshaftung (Schadenersatz)18 citazioni
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Staatshaftung (Schadenersatz und Genugtuung); Verwirkungsfrist18 citazioni
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Responsabilità dello Stato12 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.