Fatti
Il 20 giugno 1979, la Cassa cantonale ginevrина di compensazione ha notificato a [K.], [P.] e [L.], ex amministratori della società X SA in fallimento, che erano responsabili in solido del mancato pagamento di contributi paritetici AVS/AI/APG per un importo totale di 99'580,95 franchi. [K.] e [P.] hanno presentato un ricorso di diritto amministrativo contro questa decisione, mentre [L.] ha anch'egli presentato ricorso.
La Commissione cantonale ginevrина di ricorso in materia di AVS ha confermato la responsabilità solidale dei tre amministratori per l'importo totale. [K.] e [P.] hanno quindi adito il Tribunale federale delle assicurazioni.
Legge
Secondo il Tribunale federale, il datore di lavoro che, intenzionalmente o per grave negligenza, non osserva le prescrizioni in materia di AVS e causa così un danno alla cassa di compensazione, è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS. Tuttavia, questa responsabilità può essere esclusa se esistono circostanze che giustificano il comportamento colposo del datore di lavoro o escludono l'intenzione e la grave negligenza.
Nel caso di specie, il Tribunale federale ritiene che [K.] e [P.] abbiano commesso una grave colpa lasciando deliberatamente insolute le pretese della cassa di compensazione, anche se [P.] ha tentato di esortare [K.] a pagare i contributi. Il loro comportamento non era…