Fatti

La fondazione collettiva X. è una fondazione collettiva ai sensi degli art. 80 e segg. CC, art. 331 CO e art. 48 cpv. 2 LPP, che serve alla previdenza professionale per i dipendenti dei datori di lavoro ad essa affiliati. Nell'ambito dell'esame del conto annuale 1995, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha sollevato riserve sui costi amministrativi della fondazione. L'Ufficio federale ha quindi emanato una decisione con la quale ha obbligato la fondazione a indicare i costi amministrativi nei conti annuali e a portarli a conoscenza degli istituti di previdenza affiliati. Inoltre, ha ordinato che una copia della decisione fosse inviata agli istituti di previdenza. La fondazione ha presentato ricorso contro questa decisione, che è stato respinto dalla Commissione federale di reclamo per la previdenza professionale vecchiaia, superstiti e invalidità. La fondazione ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che le commissioni paritetiche di previdenza dei singoli istituti di previdenza, che sono organi della fondazione accanto al consiglio di fondazione, hanno un diritto all'informazione nei confronti del consiglio di fondazione, nella misura in cui siano in questione ambiti di attività dell'amministrazione paritetica. L'autorità di vigilanza, con la decisione, non ha valutato l'adeguatezza dei costi amministrativi, ma ha semplicemente garantito che le…