Fatti
In questo caso si trattava della risoluzione del contratto di affiliazione tra la Rete sanitaria del Vallese (GNW) e la Fondazione di previdenza Comunitas. La Comunitas aveva disdetto il contratto di affiliazione, a seguito di che era sorta una controversia sulle modalità di risoluzione. Il Tribunale cantonale del Vallese ha condannato il GNW a pagare alla Comunitas un contributo forfettario per il finanziamento dell'adeguamento al rincaro futuro sulle rendite in corso. Il GNW ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ai sensi dell'art. 53e cpv. 5 e 6 LPP, in caso di disdetta del contratto di affiliazione da parte dell'istituto di previdenza, vige una disciplina legale cogente: i pensionati rimangono presso l'istituto di previdenza precedente e il contratto di affiliazione continua a valere nei loro confronti. Le disposizioni contrattuali sulla risoluzione del contratto di affiliazione, che prevedono un indennizzo forfettario per l'adeguamento al rincaro, non sono quindi applicabili. Il datore di lavoro (GNW) deve invece continuare a fornire le prestazioni previste nel contratto di affiliazione per il finanziamento delle rendite in corso.
Il Tribunale federale ha rilevato che un disavanzo…