Fatti

Il Tribunale penale del Canton Basilea Campagna condannò [B.] con sentenza del 26 maggio 2021 per più atti di appropriazione indebita, in parte qualificata, nonché per più casi di falsificazione di documenti, a una pena detentiva condizionale di 20 mesi. Assolse invece dall’accusa di calunnia. Condannò inoltre [B.] al pagamento di danni e interessi e al risarcimento delle spese processuali a favore della parrocchia cattolica romana [U.] e della parte [D.] del Canton Basilea Campagna (oggi parte [C.] del Canton Basilea Campagna). Il sequestro fondiario relativo all’immobile n. xxx in [U.] fu revocato dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Contro tale sentenza ricorsero [B.] , la Compagnia di assicurazioni [A. SA] (in qualità di avente causa della parrocchia) e la Procura del Canton Basilea Campagna. Il Tribunale cantonale del Canton Basilea Campagna dichiarò [B.] con sentenza del 17 gennaio 2023 colpevole di più atti di appropriazione indebita, in parte qualificata, di più casi di falsificazione di documenti e di calunnia, condannandola a una pena detentiva di due anni e sei mesi, di cui due anni con esecuzione condizionale. Per il resto, confermò la sentenza di primo grado.

I fatti essenziali sono i seguenti

  • Appropriazione indebita ai danni della parrocchia [U.] : [B.] , in qualità di cassiera e membro del Consiglio della parrocchia, tra il 2017 e il 2018 trasferì complessivamente fr. 316'000.-- (di cui fr. 15'000.-- nel luglio 2017 e fr. 301'000.-- in tranches tra giugno e settembre 2018) dai conti della parrocchia sui propri conti privati. Le somme furono utilizzate per fini privati e per pagare fatture relative alla ristrutturazione del ristorante „[J.] “, di cui era socia insieme a [K.] . I rimborsi avvennero solo a partire da settembre 2019 e furono completati entro l’8 luglio 2020.
  • Falsificazione di documenti per occultare l’appropriazione indebita: [B.] presentò alla banca documenti falsificati delle delibere assembleari della parrocchia per giustificare i bonifici. Inoltre, falsificò un estratto del verbale dell’assemblea del 22 novembre 2018 per ottenere un maggior credito suppletivo per il restauro del campanile.
  • Appropriazione indebita ai danni della parte [D.] del Canton Basilea Campagna: In qualità di cassiera, [B.] trasferì tra luglio e novembre 2018 complessivamente fr. 90'000.-- dal conto della parte sul proprio conto privato, anch’essi per fini privati e per pagare fatture del ristorante „[J.] “. Il rimborso fu completato entro il 29 maggio 2020.
  • Calunnia: [B.] presentò alla Procura un documento falso („nota interna – prestito tacito“) per attribuire la responsabilità delle appropriazioni indebite alla presidente del Consiglio della parrocchia [F.] .
  • Manipolazioni contabili: [B.] presentò alla parte [D.] fatture di fornitori false e un estratto di conto manipolato per far apparire i bonifici come pagamenti legittimi.

Contro la sentenza del Tribunale cantonale ricorsero la Compagnia di assicurazioni [A. SA] (in nome della parrocchia) e [B.] . La Compagnia chiese la revoca del sequestro fondiario e l’attribuzione di un risarcimento delle spese processuali più elevato. [B.] chiese l’assoluzione o, in subordine, una riduzione della pena e la liberazione delle somme sequestrate.

Legge

1. Ammissibilità dei ricorsi e questioni procedurali Il Tribunale federale riunì i due ricorsi, poiché entrambi impugnavano la medesima decisione e concernevano questioni giuridiche simili. Il ricorso della Compagnia di assicurazioni [A. SA] fu dichiarato inammissibile per mancanza di legittimazione attiva a far valere il risarcimento delle spese processuali. La Corte cantonale aveva sì ipotizzato una cessione legale ai sensi dell’art. 72 LCA, ma tale disposizione disciplina esclusivamente i diritti derivanti da fatto illecito, non il rimborso delle spese processuali ai sensi dell’art. 433 CPP. La ricorrente 1 non poteva quindi avvalersi di una cessione legale. Inoltre, la Corte cantonale aveva attribuito il risarcimento delle spese processuali non a essa, ma alla controparte 3. Il ricorso di [B.] fu invece ritenuto ammissibile, poiché presentato nel rispetto delle forme e dei termini e debitamente motivato.

2. Valutazione del merito e arbitrarietà La ricorrente 2 contestò che la Corte cantonale avesse valutato arbitrariamente il merito. Il Tribunale federale esaminò tale censura unicamente sotto il profilo dell’arbitrarietà e concluse che la Corte cantonale aveva motivato in modo coerente e comprensibile le proprie valutazioni. L’affermazione secondo cui i bonifici sarebbero da qualificare come onorario o prestito fu respinta, poiché la contabilità della parrocchia li indicava come spese per opere edilizie e non come compensi. Anche la tesi secondo cui i documenti falsificati sarebbero pervenuti al suo computer a seguito di un attacco hacker fu considerata una difesa pretestuosa. La Corte cantonale poté inoltre respingere in via anticipata le richieste di prova della ricorrente 2, poiché non avrebbero potuto fornire nuovi elementi.

3. Qualificazione giuridica dei reati La Corte cantonale qualificò correttamente la condotta della ricorrente 2 come più atti di appropriazione indebita, in parte qualificata (art. 138 cpv. 1 n. 2 e n. 2 CP) e più casi di falsificazione di documenti (art. 251 CP). La ricorrente 2, in qualità di cassiera e membro del Consiglio della parrocchia, era una „persona ausiliaria“ ai sensi dell’art. 138 n. 2 CP e disponeva del necessario potere di disposizione sui beni della parrocchia. La pluralità di atti fu correttamente affermata, poiché i bonifici furono effettuati in un arco di tempo prolungato e in più tranches. Anche la falsificazione di documenti fu correttamente accertata, poiché i documenti elettronici sono equiparati alla forma scritta ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP. La ricorrente 2…