Fatti

La ricorrente è stata condannata dal Tribunale penale di Lucerna con sentenza del 4 luglio 2022 per più violazioni della Legge sugli stupefacenti (LStup), del Codice penale (CP) e della Legge sugli stranieri e l'integrazione (LStrI). Le imputazioni includevano tra l'altro più episodi di traffico di cocaina, abuso fraudolento di un sistema di elaborazione dati, riciclaggio di denaro, favoreggiamento qualificato dell'ingresso o soggiorno illegale nonché procacciamento di un'attività lavorativa senza autorizzazione. Il tribunale l'ha condannata a una pena detentiva di due anni e undici mesi (di cui 12 mesi incondizionati) con una sospensione condizionale della pena di tre anni, una multa di 90 quote giornaliere da Fr. 50.-- nonché una ammenda di Fr. 300.--. Inoltre, è stata disposta una espulsione dal territorio per otto anni e al querelante privato [B.] è stato riconosciuto un risarcimento danni pari a Fr. 7'000.--.

Contro tale sentenza la ricorrente ha proposto appello al Tribunale cantonale di Lucerna, che con sentenza del 14 maggio 2024 ha accolto parzialmente l'appello e accertato una violazione del principio di celerità processuale. La pena detentiva è stata ridotta di due mesi a due anni e nove mesi, mentre la parte da scontare incondizionatamente è rimasta di 12 mesi. La multa è stata ridotta a 20 quote giornaliere da Fr. 50.--. Per il resto, l'appello è stato respinto e la sentenza di primo grado confermata.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso penale al Tribunale federale e ha chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale cantonale in relazione alle imputazioni, alla pena, all'espulsione dal territorio, al confisca di valori patrimoniali, al risarcimento danni nonché all'onere delle spese. Ha richiesto una multa condizionale di al massimo 150 quote giornaliere e un'ammenda di Fr. 300.--, in alternativa una pena detentiva condizionale con una multa di al massimo 180 quote giornaliere. Ha inoltre chiesto la svolgimento di una seconda fase scritta di scambio di memorie.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso della ricorrente sotto il profilo della fondatezza e si è in primo luogo soffermato sui diritti della difesa. La ricorrente ha eccepito che il suo difensore d'ufficio l'avrebbe indotta a rendere una falsa confessione, violando così i suoi diritti della difesa. Il Tribunale federale ha chiarito che una grave violazione dei doveri del difensore sussiste solo in caso di comportamento processuale palesemente errato che limita in modo sostanziale i diritti della persona indagata. Un tale comportamento non è stato accertato in questo caso, poiché il giudice di merito non ha rilevato indizi di false promesse o di un intento di ingannare la ricorrente da parte del difensore. La scelta della strategia difensiva, inclusa la raccomandazione di confessare, rientra nel margine di discrezionalità della difesa e di per sé non costituisce una violazione dell'obbligo di assistenza giudiziaria. La ricorrente non ha fornito prove concrete né una motivazione coerente a sostegno delle sue affermazioni, sicché l'eccezione è stata respinta come infondata.

La ricorrente ha inoltre contestato una violazione del principio di indagine d'ufficio e del diritto di essere sentito. Ha sostenuto che il giudice di merito avrebbe indebitamente respinto richieste probatorie decisive, come l'audizione di ulteriori testimoni o l'esame delle chat di WhatsApp. Il Tribunale federale ha ricordato che le autorità penali, ai sensi dell'Art. 6 CEDU, devono accertare d'ufficio tutti i fatti rilevanti, ma non sono tenute a raccogliere prove se, in una valutazione preventiva delle prove, giungono alla conclusione che ulteriori accertamenti non modificherebbero l'esito. La ricorrente non ha dimostrato alcuna arbitrarietà nella valutazione delle prove da parte del giudice di merito, il quale ha motivato le proprie decisioni in modo comprensibile e ha qualificato le richieste probatorie respinte come irrilevanti. Inoltre, nel procedimento cantonale la ricorrente non aveva presentato richieste probatorie concrete che avrebbero giustificato una diversa valutazione.

La ricorrente ha eccepito altresì una accertamento arbitrario dei fatti e una violazione della presunzione di innocenza. Ha sostenuto che il giudice di merito avrebbe accolto incondizionatamente le dichiarazioni dei testimoni a carico [B.] e [C.] considerandole attendibili, mentre le sue stesse dichiarazioni sarebbero state ritenute inattendibili. Il Tribunale federale ha precisato che la valutazione delle prove spetta al giudice di merito e può essere contestata solo in caso di arbitrarietà manifesta. Il giudice di merito ha fondato le proprie valutazioni su una molteplicità di indizi, tra cui dichiarazioni concordanti di diversi testimoni, foto sequestrate e conversazioni di WhatsApp che costituivano una catena probatoria convincente per il traffico di cocaina. La ricorrente non ha addotto elementi concreti a sostegno di un'accertamento dei fatti arbitrario, sicché anche questa eccezione è risultata infondata.

In merito alla determinazione della pena, la ricorrente ha sostenuto che la pena base di 21 mesi per il traffico di stupefacenti fosse sproporzionata, in particolare poiché non aveva realizzato alcun guadagno e si trovava sotto l'effetto della cocaina.…