Fatti

La [C. AG] , rappresentata dall'insorgente [A.] , ha acquistato il 30 settembre 2014 tutte le 1'000 azioni della [D. AG] , la cui proprietaria era la particella di [V.] . Lo stesso giorno ha alienato 333 azioni ciascuna, in un certificato, a due persone e ha trasferito un'azione al consigliere d'amministrazione [E.] . 333 azioni sono rimaste presso la [C. AG] .

Il 9 febbraio 2016 l'insorgente ha venduto il 50% delle azioni (500 azioni al portatore) alla parte privata [B. AG] , interessata a una partecipazione nell'edificazione. Ha consegnato i certificati azionari n. 5 fino a 10. La parte privata ha versato Fr. 50'000.-- e Fr. 267'000.-- (compensazione con un saldo di conto corrente) su conti di società dominate dall'insorgente risp. dai suoi familiari; i fondi sono stati subito consumati. Il consiglio d'amministrazione ha rifiutato alla parte privata il riconoscimento quale azionista, poiché i certificati erano falsificati.

L'autorità inferiore, il Tribunale d'appello del Cantone Argovia, Tribunale penale, 1a Camera, con sentenza del 10 maggio 2021 (SST.2020.21) ha condannato l'insorgente per truffa e falsità in atti pubblici plurima a 24 mesi di pena detentiva senza condizionale, a un risarcimento di Fr. 50'000.-- e ha rinviato le restanti pretese civili alla via civile.

Dinanzi al Tribunale federale l'insorgente ha chiesto il proscioglimento, la reiezione delle pretese civili, in via eventuale una pena complementare di 10 mesi alla sentenza del Tribunale d'appello dell'8 luglio 2019, in via subordinata il rinvio. Ha lamentato, tra l'altro, la violazione del principio dell'accusa, arbitrio, in dubio pro reo, mancanza di astuzia, mancanza di danno patrimoniale e violazione del principio di asperazione risp. della commisurazione della pena.

Diritto

Quanto alla falsità in atti: i certificati azionari sono documenti ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 CP. L'autorità inferiore poteva, senza arbitrio, ritenere che [E.] non avesse autorizzato l'uso della sua firma scansionata; le censure dell'insorgente sono appellatorie e non soddisfano i requisiti di motivazione (art. 97 cpv. 1, 106 cpv. 2 LTF). Secondo l'art. 14 cpv. 2 CO, una firma a fac-simile è ammissibile solo per titoli in gran numero, il che non si verifica con dieci certificati. I certificati sono quindi falsi (art. 251 n. 1 CP). L'insorgente disponeva di esperienza professionale e sapeva dell'assenza di autorizzazione, sussistendo così l'intenzionalità.

Quanto alla pluralità di atti: ogni certificato richiedeva l'inserimento di un numero proprio, per cui non si tratta di un unico atto di falsificazione con più esemplari; la condanna per falsità in atti plurima non viola il diritto federale.

Quanto al principio dell'accusa: l'atto d'accusa descrive il fatto (art. 9 cpv. 1, art. 325 cpv. 1 lett. f, art. 350 cpv. 1 CPP) in modo sufficientemente preciso; l'insorgente, assistito da un avvocato, poteva orientare la propria difesa su di esso.

Quanto alla truffa: l'inganno consisteva nell'indicare che la [C. AG] detenesse il 100% delle azioni e nella pretesa implicita che la parte privata diventasse azionista, mediante consegna di certificati falsi. L'astuzia risulta dall'uso di documenti falsi; la falsificazione non era riconoscibile con la minima diligenza. L'omessa notifica secondo gli art. 697i segg. CO è irrilevante. La parte privata ha pagato immediatamente il prezzo di acquisto di Fr. 50'000.--, con effetto dannoso. Per quanto riguarda i Fr.…