Fatti
Parti e oggetto del procedimento: Il ricorrente [A.] ha presentato il 28 agosto 2017 denuncia penale presso la Polizia cantonale di Zurigo contro [B.] (appartenente a Schutz & Rettung Zürich ovvero ai pompieri di Horgen) e contro ignoti per violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di registrazione (art. 179quater CP). Si rimproverava che i partecipanti, durante un intervento in una sala di trattamento dello Ospedale See-Spital di Horgen l'11 giugno 2017, avessero realizzato con telefoni cellulari fotografie e/o video del ricorrente senza consenso.
Procedimento preliminare: La Procura di Limmattal/Albis ha abbandonato il procedimento contro [B.] il 30 settembre 2019. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha accolto il ricorso il 10 luglio 2020, considerando che la Procura doveva pronunciarsi anche su ulteriori appartenenti ai pompieri di Horgen, a Schutz & Rettung Zürich e allo See-Spital. Con scritto del 18 agosto 2020 il ricorrente ha esteso la denuncia penale contro [E.] , [F.] , [G.] , [H.] e [I.] , muovendo nuove accuse contro [H.] e [I.] . Dopo indagini complementari, la Procura ha trasmesso gli atti al Tribunale superiore il 29 marzo 2021.
Decisione della precedente istanza: Con decisione del 20 ottobre 2021 il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo (III Camera penale, TB210075-O/U/HEI) ha concesso l'autorizzazione a perseguire penalmente [B.] , [C.] e [D.] per violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di registrazione. Per [E.] , [F.] , [G.] , [H.] , [I.] e [J.] l'autorizzazione è stata negata.
Conclusioni dinanzi al Tribunale federale: Il ricorrente ha chiesto di concedere l'autorizzazione contro [B.] , [C.] e [D.] anche per eventuali ulteriori reati; contro [E.] , [F.] , [G.] e [J.] di concedere l'autorizzazione o di rinviare per un nuovo esame; contro [H.] e [I.] parimenti; inoltre l'audizione di testimoni dello See-Spital, l'assistenza giudiziaria gratuita, lo svolgimento del procedimento a porte chiuse e la mancata pubblicazione della sentenza. La precedente istanza, la Procura generale, la Procura e alcuni oppositori hanno rinunciato a una risposta.
Questione principale: Se il rifiuto cantonale dell'autorizzazione a perseguire penalmente dipendenti ovvero funzionari (art. 7 cpv. 2 lett. b CPP in combinato disposto con § 148 GOG/ZH) fosse contrario al diritto federale, in particolare con riguardo a coazione, truffa, reati documentali, abuso d'autorità, violazione del segreto d'ufficio e minaccia.
Diritto
Ammissibilità e legittimazione a ricorrere: Il Tribunale federale ha affermato la propria competenza. La decisione cantonale d'ultima istanza che nega l'autorizzazione conclude il procedimento (art. 90 LTF) e non rientra nel motivo di esclusione di cui all'art. 83 lett. e LTF, poiché non sono coinvolte supreme autorità di esecuzione e giudiziarie. Il ricorrente è legittimato a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF) per quanto concerne le accuse di violazione della sfera segreta o privata, minaccia, coazione e truffa; riguardo ai reati d'ufficio sussiste la legittimazione in quanto potrebbe essere considerato persona lesa ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP.
Oggetto della lite ed esigenze di motivazione: L'oggetto della lite è limitato a quanto era oggetto del procedimento di prima istanza e può essere ristretto, ma non ampliato, nella procedura di impugnazione (art. 99 cpv. 2 e art. 107 cpv. 1 LTF). Non si è entrati nel merito delle conclusioni relative agli autori ignoti, alla parzialità, al ritardo nella giustizia e alle audizioni di testimoni, poiché non erano oggetto del rinvio né della procedura di autorizzazione. La domanda di perseguire penalmente per ulteriori reati non motivati non soddisfaceva le esigenze di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ed è quindi stata dichiarata inammissibile (DTF 134 II 244 consid. 2). Per il resto il ricorrente ha ampiamente ripetuto le proprie censure precedenti senza un confronto sufficiente con la decisione impugnata. Il Tribunale federale esamina soltanto le censure sufficientemente motivate e non è un'istanza di appello; le censure relative all'accertamento dei fatti devono essere sollevate in modo preciso (art. 97 cpv. 1, art. 105 cpv. 2 LTF).
Criterio della procedura di autorizzazione: L'esigenza di autorizzazione di cui all'art. 7 cpv. 2 lett. b CPP in combinato disposto con § 148 GOG/ZH serve a proteggere i membri delle autorità e i funzionari da un'azione penale temeraria. Possono essere considerati soltanto aspetti di diritto penale. È richiesto un minimo di indizi di un comportamento penalmente rilevante, che deve apparire minimamente verosimile. Poiché la decisione di autorizzazione precede la decisione di apertura o di abbandono, è sufficiente una probabilità minore di un comportamento punibile rispetto a quella necessaria per l'abbandono di un procedimento già aperto (DTF 147 I 494 consid. 3.1; DTF 137 IV 269 consid. 2.4).
Valutazione dei singoli opponenti: Per l'opponente 4 (ufficiale di stato maggiore dei pompieri di Horgen) non vi erano indizi di coazione, truffa o violazione del segreto d'ufficio; l'affermazione relativa a un veicolo non compensabile non era sufficientemente motivata e la questione della compensazione avrebbe dovuto essere chiarita per via amministrativa. Per l'opponente 5 e l'opponente 6 (dipendenti di Schutz & Rettung Zürich) mancavano indizi di falsità ideologica in atti pubblici (art. 317 n. 1 cpv. 2 CP), poiché all'informazione non spetta una maggiore credibilità (DTF 131 IV 125 consid. 4.1); la minaccia di chiamare la polizia costituiva, secondo DTF 141 IV 437 consid. 3.2.1, un mezzo legittimo per impedire contatti penalmente rilevanti. Per l'opponente 7 (servizio di protezione dalla violenza della Polizia cantonale) non vi erano sufficienti indizi di…