Art. 179quater CP
Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini
Chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d’immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz’altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d’una persona, senza l’assenso di quest’ultima, chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d’essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il cpv. 1, chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una presa d’immagini, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il cpv. 1, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Consid. 5.2)73 citazioni
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264 citazioni
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3Tutela della sfera privata, sorveglianza della persona assicurata da parte di investigatori privati32 citazioni
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4Ammissibilità e utilizzabilità di dati di una sorveglianza ordinata nella procedura dell'assicurazione per l'invalidità22 citazioni
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5Osservazioni da parte di investigatori privati; utilizzabilità nella procedura di dissigillamento e nell'istruzione penale7 citazioni
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61 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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24 citazioni
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Einstellung der Strafuntersuchung22 citazioni
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Unfallversicherung (Invalidenrente, Revision)19 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.