Fatti

La comunione di proprietà per piani [B.] -Strasse w, x, y e z (opponente) è composta da un immobile con quattro blocchi residenziali, costruiti nel 1974, e da due autorimesse sotterranee. Con dichiarazione di costituzione del 4 marzo 1974 sono state costituite 34 quote di comproprietà per piani, tra cui 24 appartamenti, 8 locali di hobby nei piani interrati e due autorimesse. L'autorimessa orientale sporge parzialmente sul fondo confinante [C.] -Gbbl. n. zzz e dispone di un diritto di costruzione in sopraelevazione.

Il ricorrente [A.] è proprietario di un appartamento di 4,5 locali nell'edificio z (quota di valore 37/1000) e comproprietario per 1/17 di un'autorimessa (unità di piano yyy-i).

Nell'assemblea del 30 maggio 2018 l'assemblea dei proprietari per piani ha deliberato a maggioranza un progetto di risanamento e di nuova costruzione dei balconi, comprensivo del finanziamento. I balconi sono stati ampliati di 2,7 m2; i costi ammontavano, a seconda dell'appartamento, a fr. 13'000.-- fino a fr. 14'600.--. Fr. 120'000.-- dovevano essere prelevati dal fondo di rinnovamento in base alle quote di valore. Per il ricorrente ne risultava un prelievo di fr. 5'192.65 e un pagamento unico di fr. 8'507.35. Erano presenti o rappresentati proprietari di 23 appartamenti; i locali di hobby e i posti nell'autorimessa dei membri della comunione di proprietà per piani [B.] -Strasse u/v sono stati esclusi dalla votazione. La delibera ha ottenuto 17 voti favorevoli, 5 contrari e un'astensione.

Il ricorrente ha proposto azione il 16 novembre 2018 presso il Tribunale regionale Bern-Mittelland. In via principale ha chiesto l'accertamento della nullità della delibera del 30 maggio 2018; in via subordinata l'annullamento della delibera concernente la nuova costruzione dei balconi, rispettivamente il finanziamento tramite il fondo di rinnovamento; in via ulteriormente subordinata l'accertamento che egli non debba partecipare ai costi di risanamento, nonché un indennizzo forfettario di fr. 4'000.-- per il pregiudizio temporaneo. Il Tribunale regionale ha respinto l'azione con sentenza del 25 febbraio 2020. Il Tribunale superiore del Cantone di Berna ha respinto l'appello con sentenza del 15 ottobre 2020 (ZK 20 227).

Il ricorrente ha adito il Tribunale federale con ricorso in materia civile del 19 novembre 2020, mantenendo le conclusioni cantonali. Non sono state richieste osservazioni.

Diritto

Il ricorso in materia civile è ammissibile, trattandosi di una causa civile di natura patrimoniale, il valore litigioso supera fr. 30'000.-- e il ricorrente è legittimato (art. 72 cpv. 1, art. 74 cpv. 1 lett. b, art. 76 cpv. 1 LTF). Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto, ma è vincolato all'accertamento dei fatti compiuto dall'istanza precedente, salvo che sia fatta valere e motivata in modo circostanziato l'arbitrarietà (art. 97 cpv. 1 LTF); le censure di diritti fondamentali sottostanno al rigoroso principio dell'allegazione (art. 106 cpv. 2 LTF).

I balconi sono componenti costruttive comuni, non suscettibili di diritto di proprietà esclusiva (art. 712b cpv. 2 n. 2 CC). Le misure costruttive si fondano, secondo l'art. 712g cpv. 1 CC, sulle disposizioni in materia di comproprietà (art. 647 segg. CC). Le misure necessarie (art. 647c CC) richiedono la maggioranza di tutti i comproprietari, le misure utili (art. 647d CC) la maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti al contempo la parte maggiore della cosa, e le misure voluttuarie (art. 647e CC) di regola il consenso di tutti. La validità di una delibera non dipende da un bisogno immediato, bensì dalla qualificazione della misura e dal corrispondente quorum. La qualificazione va effettuata caso per caso.

Il Tribunale superiore ha qualificato le misure come utili. La necessità del risanamento è stata ritenuta provata, poiché il distacco del calcestruzzo era evidente e le pareti laterali contenenti amianto erano in cattivo stato. L'ampliamento è stato considerato un effetto secondario di minore importanza con un valore d'uso accresciuto. Le censure di accertamento dei fatti del ricorrente non reggono: egli aveva contestato il bisogno di risanamento solo in modo generico, senza contestare i difetti concreti; una prova non era quindi necessaria. Non sussiste una violazione della massima dispositiva (art. 58 cpv. 1 CPC). La censura contro la qualificazione dell'ampliamento cade con l'assunto di fondo della necessità del risanamento.

Il diritto esclusivo sul lato interno dei balconi non è assoluto. L'art. 712g cpv. 2 CC consente una diversa regolamentazione volontaria solo nell'atto costitutivo o mediante delibera unanime, circostanze che qui non sussistevano; pertanto si applica l'art. 647d CC. Un diritto di consenso del comproprietario interessato sussiste solo in caso di pregiudizio considerevole e durevole all'uso o di antieconomicità (art. 647d cpv. 2 CC). Un ampliamento di 2,7 m2 non rende più difficile l'uso, per cui non sussiste un diritto di veto. Un'inesigibilità ai sensi dell'art. 647d cpv. 3 CC non è stata fatta valere.

Per quanto concerne il finanziamento tramite il fondo di rinnovamento, il Tribunale federale rileva che gli oneri della proprietà comune devono essere sostenuti secondo le quote di valore (art. 712h cpv. 1 CC), mentre l'art. 712h cpv. 3 CC, quale norma imperativa di protezione, richiede che si tenga conto di determinate circostanze. L'istanza precedente ha addebitato al fondo soltanto i puri costi di…