Art. 647d CC
1 I lavori di rinnovamento e di trasformazione diretti ad aumentare il valore della cosa oppure a migliorare il rendimento o l’idoneità all’uso sono deliberati a una maggioranza di tutti i comproprietari che rappresenti in pari tempo la maggior parte della cosa.
2 Per le modificazioni che rendano notevolmente e durevolmente più difficile o meno economico per un comproprietario l’uso o il godimento cui la cosa era fino allora destinata, occorre il consenso dello stesso.
3 Le modificazioni implicanti una spesa che non si possa ragionevolmente imporre a un comproprietario, segnatamente perché sproporzionata al valore della sua quota, possono essere fatte senza il suo consenso, purché la sua parte di spesa che superi la somma a lui imponibile, sia assunta dagli altri comproprietari.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Cambiamento della destinazione di una cosa (art. 648 cpv. 2 CC); lavori di costruzione in una proprietà per piani (art. 647d combinato con l'art. 712g CC)20 citazioni
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2Lavori di costruzione in una proprietà per piani; diritto di veto del comproprietario per piani non consenziente11 citazioni
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3Lavori di costruzione su parti comuni nell'interesse particolare di alcuni comproprietari per piani10 citazioni
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4Decisione parziale; possibilità di giudizio indipendente in caso di cumulo oggettivo di azioni6 citazioni
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5Sistemazione edile da parte di un comproprietario per piani (art. 712a e 712b CC); modifica della destinazione di una cosa (art. 648 cpv. 2 CC)3 citazioni
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6Lavori di costruzione utili in una proprietà per piani; calcolo della doppia maggioranza1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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9 citazioni15/10/2001 · 9 citazioni de
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4 citazioni14/03/2011 · 4 citazioni de
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4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.