Fatti
La ricorrente [A.] (rappresentata da un avvocato) è stata convenuta in giudizio dai convenuti [B.] e dall'associazione [C.] (rappresentati congiuntamente da un avvocato) per lesione della personalità. Il Tribunale distrettuale di Münchwilen ha pronunciato la sentenza di prima istanza il 16 maggio 2019 (redazione scritta il 17 giugno 2019).
Contro tale decisione la ricorrente ha fatto presentare tempestivamente appello. Il termine scadeva il 19 agosto 2019. L'atto d'appello recava certamente tale data, ma è stato consegnato personalmente al Tribunale superiore del Cantone di Turgovia solo il 20 agosto 2019. Il 2 settembre 2019 la ricorrente ha presentato una domanda di restituzione del termine.
Il rappresentante legale ha sostenuto che la sua segretaria era incaricata di portare l'atto d'appello alla posta. Poiché l'ufficio postale era già chiuso, ella ha deciso spontaneamente di consegnare la spedizione il giorno seguente personalmente al Tribunale superiore. Avrebbe agito per ragioni pratiche e senza cattive intenzioni.
Il Tribunale superiore ha respinto la domanda il 3 ottobre 2019 e non è entrato nel merito dell'appello. Ha considerato che il comportamento della segretaria, quale ausiliaria, è imputabile all'avvocato; inoltre un avvocato deve organizzare il proprio studio in modo da garantire la spedizione tempestiva degli atti e avrebbe dovuto istruire la segretaria di conseguenza. Il mancato rispetto del termine di poco non attenua la colpa.
La ricorrente ha proposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione e il rinvio per la trattazione dell'appello. Ha inoltre domandato l'assistenza giudiziaria gratuita e l'effetto sospensivo. Ha lamentato un'errata applicazione dell'art. 148 CPC nonché la violazione di garanzie costituzionali minime (art. 9, art. 29 cpv. 1 Cost., divieto del formalismo eccessivo).
Diritto
Il Tribunale federale ha anzitutto rilevato che la ricorrente non può richiamarsi in astratto ai diritti fondamentali o al principio di proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.), poiché la restituzione del termine è disciplinata in modo concreto dall'art. 148 CPC. Occorre dimostrare in che modo tale disposizione sia stata erroneamente applicata. L'accesso al giudice non è stato impedito dal tribunale, bensì dalla tardiva presentazione da parte dell'avvocato; i requisiti di ammissibilità come i termini sono compatibili con il diritto costituzionale.
Il termine d'appello di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC) e l'obbligo di consegna ovvero di spedizione postale al più tardi l'ultimo giorno (art. 143 cpv. 1 CPC) non erano contestati. Secondo l'art. 148 CPC può essere concesso un termine supplementare se la parte rende verosimile di non avere colpa o di avere solo una colpa lieve; ciò vale anche per i termini di impugnazione. Il raffronto con DTF 140 III 636 non regge, poiché in quel caso era stato interposto tempestivamente un rimedio presso il giudice sbagliato, mentre qui il termine è stato mancato.
Il Tribunale federale si è confrontato con la dottrina secondo cui la colpa degli ausiliari non sarebbe imputabile all'avvocato. Ha distinto tra la questione dell'imputazione del comportamento di terzi e quella del grado di colpa. L'imputazione si determina secondo l'art. 101 cpv. 1 CO: una segretaria di studio legale è un tipico ausiliario, il cui operato è imputato all'avvocato e, tramite la rappresentanza, alla mandante. Un'analogia con l'art. 55 CO (responsabilità extracontrattuale) è stata respinta, trattandosi di una gestione contrattuale del mandato.
Per il grado di colpa vale la colpevolezza ipotetica: l'avvocato va trattato come se avesse agito egli stesso in questo modo. Le mancanze di distrazione costituiscono sempre colpa grave, e…