Art. 28 LDFR
Principio
1 Se, nella divisione della successione, un’azienda agricola o un fondo agricolo è attribuito a un erede a un valore d’imputazione inferiore al valore venale, ogni coerede ha diritto, in caso d’alienazione, a una parte dell’utile corrispondente alla sua quota ereditaria.
2 Ogni coerede può far valere individualmente il proprio diritto. Tale diritto è trasmissibile per successione e cedibile.
3 Il diritto esiste soltanto se l’erede aliena l’azienda o il fondo agricolo entro i 25 anni successivi all’acquisto.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Accertamento dell'esclusione di un fondo dal campo di applicazione della LDFR1 citazioni
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2Valutazione di un'azienda agricola nei beni propri di un coniuge; compenso degli acquisti sull'utile aziendale1 citazioni
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3Diritto applicabile ai diritti all'utile esistenti al momento dell'entrata in vigore della LDFR1 citazioni
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4Valutazione di beni patrimoniali nella liquidazione del regime matrimoniale (art. 211 CC) (cambiamento della giurisprudenza)1 citazioni
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5Assunzione delle spese per il risanamento di siti inquinati (art. 32d LPAmb); obbligo del detentore del sito di pagare le spese; determinazione della sua partecipazione alle spese0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Luzern und direkte Bundessteuer, Steuerperiode 20142 citazioni
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2 citazioni28/03/2018 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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