Art. 28 LDFR

Principio

1 Se, nella divisione della successione, un’azienda agricola o un fondo agricolo è attribuito a un erede a un valore d’imputazione inferiore al valore venale, ogni coerede ha diritto, in caso d’alienazione, a una parte dell’utile corrispondente alla sua quota ereditaria.
2 Ogni coerede può far valere individualmente il proprio diritto. Tale diritto è trasmissibile per successione e cedibile.
3 Il diritto esiste soltanto se l’erede aliena l’azienda o il fondo agricolo entro i 25 anni successivi all’acquisto.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Accertamento dell'esclusione di un fondo dal campo di applicazione della LDFR
    · 17/07/2013 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Valutazione di un'azienda agricola nei beni propri di un coniuge; compenso degli acquisti sull'utile aziendale
    · 10/02/2012 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Diritto applicabile ai diritti all'utile esistenti al momento dell'entrata in vigore della LDFR
    · 28/04/2011 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    Valutazione di beni patrimoniali nella liquidazione del regime matrimoniale (art. 211 CC) (cambiamento della giurisprudenza)
    · 29/01/1999 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    Assunzione delle spese per il risanamento di siti inquinati (art. 32d LPAmb); obbligo del detentore del sito di pagare le spese; determinazione della sua partecipazione alle spese
    · 29/11/2012 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 29/09/2016 · 6 citazioni de Riassunto
  • Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Luzern und direkte Bundessteuer, Steuerperiode 2014
    · 23/01/2020 · 2 citazioni de
  • 28/03/2018 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.