Art. 4 LDFR
Disposizioni speciali sulle aziende agricole
1 Le disposizioni speciali della presente legge relative alle aziende agricole si applicano ai fondi che, soli o con altri fondi, costituiscono un’azienda agricola.
2 Le disposizioni sulle aziende agricole si applicano anche alle partecipazioni maggioritarie a persone giuridiche, i cui attivi constino principalmente di un’azienda agricola.
3 Le disposizioni sulle aziende agricole non si applicano ai fondi agricoli che:
- a. fanno parte di un’azienda agricola conformemente all’articolo 8;
- b. possono essere disgiunti dall’azienda agricola con l’approvazione dell’autorità competente ad accordare l’autorizzazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 4 cpv. 2 e art. 61 segg. (in particolare art. 61 cpv. 3 e art. 63) LDFR: nella misura in cui valgano quali coltivatori diretti, anche le persone giuridiche possono acquistare e alienare aziende agricole6 citazioni
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26 citazioni
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3Diritto dell'erede all'attribuzione; diritto all'attribuzione di un fondo agricolo; nozione di proprietà di un'azienda agricola; considerazione di fondi affittati; diritto all'attribuzione di un'azienda agricola che si…5 citazioni
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4Campo di applicazione per fondi con utilizzazione mista; svincolamento di edifici agricoli5 citazioni
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5Diritto all'attribuzione di un fondo agricolo per il doppio valore di reddito2 citazioni
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6Rinuncia ad elementi patrimoniali1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni07/02/2003 · 4 citazioni de
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Erwerb eines landwirtschaftlichen Gewerbes2 citazioni
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2 citazioni17/04/2008 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.