Art. 79 LDP
Decisioni su ricorso e altre disposizioni
1 Il governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.
2 Se, su ricorso o d’ufficio, accerta irregolarità, prende le necessarie disposizioni, se possibile prima della chiusura della procedura d’elezione o votazione.
2bis Il governo cantonale respinge, senza esaminarli più approfonditamente, i ricorsi sul diritto di voto o sulle votazioni se accerta che il genere e l’entità delle irregolarità non sono in grado di influire essenzialmente sull’esito della votazione o dell’elezione.
3 Il governo cantonale notifica le decisioni su ricorso e le altre disposizioni giusta gli articoli 34–38 e 61 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa e le comunica anche alla Cancelleria federale.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Diritto al riconteggio di un risultato molto stretto di una votazione federale7 citazioni
-
2Rispetto del termine di ricorso di tre giorni per i ricorsi per violazione del diritto di voto nel Cantone (art. 77 cpv. 2 LDP)4 citazioni
-
3Votazione federale del febbraio 2008 sulla riforma dell'imposizione delle imprese, libertà di voto, protezione giuridica a posteriori, competenza; art. 29, 29a, 34 e 189 Cost., art. 77 segg4 citazioni
-
4Un risultato molto stretto di una votazione federale non dà di per sé diritto a un riconteggio0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
2 citazioni
-
Votazione federale del 28 settembre 2025 concernente il decreto federale del 20 dicembre 2024 (FF 2025 17) sulle imposte cantonali sugli immobili per gli immobili secondari1 citazioni
-
1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.