Art. 119 Cost.
Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano
1 L’essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell’ingegneria genetica.
2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico umano. In tale ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti:
- a. tutti i tipi di clonazione e gli interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani sono inammissibili;
- b. il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel patrimonio genetico umano né fuso con quest’ultimo;
- c. le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l’infecondità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del corpo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori del corpo della donna può essere sviluppato in embrioni soltanto il n. di oociti umani necessario ai fini della procreazione assistita;
- d. la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono inammissibili;
- e. non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di prodotti da embrioni;
- f. il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto con il suo consenso o in base a una prescrizione legale;
- g. ognuno ha accesso ai suoi dati genetici.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Riconoscimento ed iscrizione di certificati di nascita stranieri nel registro dello stato civile in caso di maternità sostitutiva; ordine pubblico8 citazioni
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2Iscrizione di decisioni e documenti stranieri nel registro dello stato civile; riconoscimento di una decisione in materia di maternità surrogata8 citazioni
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3Libertà personale (art. 10 Cost., art. 8 CEDU); art. 7 n. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CDF)8 citazioni
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4Trattamento medico coatto in una clinica psichiatrica durante una privazione della libertà a scopo di assistenza; art. 7, 10, 13 e 36 Cost, art. 3 e 8 CEDU, art. 7 Patto ONU II4 citazioni
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5Iscrizione di un certificato di nascita georgiano nel registro dello stato civile in caso di maternità sostitutiva1 citazioni
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6Libertà personale, diritto alla protezione da un impiego abusivo dei dati personali; profilo di DNA nella procedura penale1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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VB.2019.008292 citazioni05/12/2018 · 2 citazioni de
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1 citazioni29/05/2002 · 1 citazioni de
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1 citazioni04/03/2002 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.