Art. 13 PC
1 La restituzione in intero, per inosservanza di un termine o per mancata comparsa, è accordata se l’istante o il suo procuratore fu, senza sua colpa, impedito di agire o di comparire. L’istanza deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento. Trattandosi dell’inosservanza di un termine, l’atto omesso deve essere compiuto entro questi dieci giorni. L’istanza deve rendere plausibile l’impedimento.
2 La restituzione in intero è negata se è manifestamente irrilevante per l’esito del processo.
3 Sull’istanza statuisce il giudice delegato, quando questi ha ordinato l’atto omesso, negli altri casi il tribunale.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Imposta preventiva; restituzione del termine di reclamo1 citazioni
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2Reintegrazione nello stato anteriore1 citazioni
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31 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Fristwiederherstellung (Einsprache gegen Strafbefehl; Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit usw.)6 citazioni
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4 citazioni
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.