Art. 13 PC

1 La restituzione in intero, per inosservanza di un termine o per mancata comparsa, è accordata se l’istante o il suo procuratore fu, senza sua colpa, impedito di agire o di comparire. L’istanza deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento. Trattandosi dell’inosservanza di un termine, l’atto omesso deve essere compiuto entro questi dieci giorni. L’istanza deve rendere plausibile l’impedimento.
2 La restituzione in intero è negata se è manifestamente irrilevante per l’esito del processo.
3 Sull’istanza statuisce il giudice delegato, quando questi ha ordinato l’atto omesso, negli altri casi il tribunale.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Imposta preventiva; restituzione del termine di reclamo
    · 20/04/1970 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Reintegrazione nello stato anteriore
    · 25/06/1968 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 30/05/1961 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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