Art. 4 LIFD

Imprese, stabilimenti d’impresa e fondi

1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
  1. a. sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera;
  2. b. tengono stabilimenti d’impresa in Svizzera;
  3. c. sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili;
  4. d. fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari.
2 Per stabilimento d’impresa s’intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa o di una libera professione. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine e i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Stabilimento d'impresa situato all'estero di un'impresa avente sede in Svizzera
    · 05/10/2012 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    Esigenza di un esercizio per una ristrutturazione fiscalmente neutra
    · 24/05/2016 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Succursali
    · 04/05/2015 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    Imposta alla fonte delle persone fisiche che non hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera; presenza personale in caso di attività lucrativa in Svizzera
    · 25/03/2011 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.