Art. 4 LIFD
Imprese, stabilimenti d’impresa e fondi
1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
- a. sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera;
- b. tengono stabilimenti d’impresa in Svizzera;
- c. sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili;
- d. fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari.
2 Per stabilimento d’impresa s’intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa o di una libera professione. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine e i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Stabilimento d'impresa situato all'estero di un'impresa avente sede in Svizzera5 citazioni
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2Esigenza di un esercizio per una ristrutturazione fiscalmente neutra3 citazioni
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3Succursali0 citazioni
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4Imposta alla fonte delle persone fisiche che non hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera; presenza personale in caso di attività lucrativa in Svizzera0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Staats- und Gemeindesteuern 2007 - 2008 (2C_894/2013), Direkte Bundessteuer 2007 - 2008 (2C_895/2013)5 citazioni
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5 citazioni
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Staats- und Gemeindesteuern 20083 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.