Art. 3 DPMin
Campo d’applicazione personale
1 La presente legge si applica alle persone che hanno commesso, tra i dieci e i 18 anni compiuti, un atto per cui la legge commina una pena.
2 Se si devono giudicare contemporaneamente un atto commesso prima e un atto commesso dopo il compimento del 18° anno di età, e si è venuti a conoscenza dell’atto commesso prima del compimento del 18° anno di età soltanto dopo l’avvio della procedura per l’atto commesso dopo il compimento del 18° anno di età, per quanto concerne le pene e le misure si applica unicamente il CP ; la procedura è retta dal Codice di procedura penale .
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Autorità competente per il perseguimento penale di reati commessi in parte prima e in parte dopo il compimento del 18° anno di età dell'accusato21 citazioni
-
2Procedimento penale minorile, fine della prescrizione dell'azione penale13 citazioni
-
3Espulsione di uno straniero che ha commesso reati prima e dopo il compimento del 18° anno di età3 citazioni
-
4Competenza del giudice dei minorenni2 citazioni
-
5Principio dell'udienza a porte chiuse nel procedimento penale minorile1 citazioni
-
6Rimedio giuridico cantonale contro una decisione di arresto nella procedura penale minorile (art. 41 cpv. 1 DPMin; art. 80 cpv. 1 LTF)1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Verlängerung der Untersuchungshaft, Prüfungsfrist8 citazioni
-
Mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern, Vergewaltigung; Massnahme für junge Erwachsene; Landesverweisung, Ausschreibung im Schengener Informationssystem7 citazioni
-
Strafzumessung (mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern usw.), Massnahme3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.