Art. 51 OAMal

Organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio

1 Le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:
  1. a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività; abis. disporre di un mandato di prestazioni cantonale di cui all’articolo 36a cpv. 3 LAMal;
  2. b. avere delimitato il loro campo d’attività in relazione al luogo e all’orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;
  3. c. disporre del necessario personale specializzato in possesso di una formazione che corrisponde al loro campo d’attività;
  4. d. disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni;
  5. e. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell’articolo 58g.
2 Sono fatte salve le limitazioni cantonali relative al n. di organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio autorizzate (art. 55b LAMal).

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Cure a domicilio
    · 18/04/2019 · 34 citazioni Riassunto
  2. 2
    Cura a domicilio
    · 08/05/2024 · 17 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 89 cpv. 1 LAMal: Competenza del tribunale arbitrale
    · 27/03/2006 · 17 citazioni Riassunto
  4. 4
    Diritto alla sostituzione della prestazione
    · 20/07/2000 · 14 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 13 OMPC: Spese di aiuto domiciliare
    · 14/02/2006 · 5 citazioni Riassunto
  6. 6
    Assistenza e cure a domicilio; art. 53 e art. 56 cpv. 1 seconda frase LAINF; Convenzione tariffale Spitex (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019); obbligo di assunzione dei costi per prestazioni secondo l'art. 18…
    · 18/05/2022 · 3 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.