Art. 18 OIAt
Limitazione preventiva delle emissioni delle infrastrutture per i trasporti
Per le infrastrutture per i trasporti l’autorità ordina tutti i provvedimenti possibili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabili sotto il profilo economico, atti a limitare le emissioni provocate dal traffico.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Imposizione di misure per limitare le emissioni nell'ambito di una procedura di rilascio di una licenza edilizia (art. 11 cpv. 2 e cpv. 3 LPAmb, art. 12 LPAmb e art. 44a LPAmb; art. 18 OIAt, art. 19 OIAt e 31 segg30 citazioni
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2Diritto sulla protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio; trattamento, sotto il profilo della legislazione edilizia, di un complesso amministrativo con parcheggi soggetto a un esame dell'impatto sull'ambie…16 citazioni
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3Opposizione al progetto esecutivo di una strada nazionale7 citazioni
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4Concessione quadro per l'ampliamento dell'aeroporto di Zurigo6 citazioni
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5Concessioni edilizie per l'ampliamento dell'aeroporto di Zurigo4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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2 citazioni14/02/2002 · 2 citazioni de
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1 citazioni07/02/2017 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.