Art. 36 LIVA

Metodo di rendiconto effettivo

1 Di norma il rendiconto è allestito secondo il metodo effettivo.
2 In caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo, il credito fiscale del corrispondente periodo di rendiconto si calcola deducendo l’imposta precedente dalla somma dell’imposta dovuta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, dell’imposta sull’acquisto (art. 45) e dell’imposta sull’importazione dichiarata secondo la procedura di riporto del pagamento (art. 63).

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Consid. 3.4) e del divieto di discriminazione (art. 14 in relazione con l'art. 8 n. 1 CEDU)
    · 21/09/2018 · 6 citazioni Riassunto
  2. 2
    Possibilità e limiti temporali del diritto del destinatario della prestazione di chiedere indietro l'imposta sul valore aggiunto, quando quest'ultima non è di per sé priva di fondamento giuridico ma è stata trasferita i…
    · 18/09/2018 · 4 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 11 cpv. 1 della legge (del Canton San Gallo) del 31 marzo 1977 sui contributi cantonali a scuole private speciali nella versione del 23 settembre 2007
    · 28/07/2014 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.