Art. 18a LPN
1 Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale determina i biotopi d’importanza nazionale. Stabilisce la situazione di questi biotopi e indica gli scopi della protezione.
2 I Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi d’importanza nazionale. Prendono tempestivamente gli opportuni provvedimenti e badano alla loro esecuzione.
3 Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può fissare termini per ordinare i provvedimenti protettivi. Se un Cantone, nonostante diffida, non ordina tempestivamente i provvedimenti di protezione richiesti, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può attuare direttamente i provvedimenti necessari e addossare al Cantone una parte adeguata dei costi.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Protezione di una zona golenale d'importanza nazionale9 citazioni
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2Ampliamento del bacino idrico del Grimsel; piano direttore cantonale, incremento della produzione di energia rinnovabile, pregiudizio a un potenziale nuovo settore protetto, data della realizzazione del progetto.4 citazioni
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3Impossibilità di rilasciare a posteriori un'autorizzazione edilizia per riconvertire quale stazione di riciclaggio, trasbordo e raccolta di rifiuti una ex cava di ghiaia ubicata nella zona agricola e in un sito di ripro…2 citazioni
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4Assoggettamento a misure di protezione di costruzioni ferroviarie e di oggetti che si trovano su fondi ferroviari1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Änderung kommunaler Nutzungspläne (Windparkzone Schwyberg)13 citazioni
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8 citazioni17/10/2019 · 8 citazioni de
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Planungs- und Baurecht (Kantonaler Nutzungsplan; Hauptwanderweg Nr. 1, Jakobsweg)7 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.