Art. 6 LPN
1 L’iscrizione d’un oggetto d’importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d’essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.
2 Il principio secondo il quale un oggetto dev’essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell’inventario non soffre deroghe nell’adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s’opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d’importanza nazionale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale (ISOS); osservanza nel piano di utilizzazione e nell'adozione di un piano particolareggiato; art. 5 segg205 citazioni
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2Licenza edilizia e concessione per un pontile d'attracco95 citazioni
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3Rispetto degli oggetti degni di protezione ai sensi dell'art. 3 LPN nella costruzione di impianti di telefonia mobile66 citazioni
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4Autorizzazione eccezionale per la realizzazione di una casa di abitazione nello spazio riservato alle acque del lago di Zurigo, in un insediamento dall'aspetto degli abitati d'importanza nazionale (art. 36a LPAc; art. 4…39 citazioni
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5Applicazione di norme di protezione della natura e del paesaggio a un piano di quartiere privato38 citazioni
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6Un'autorizzazione secondo l'art. 24 cpv. 2 LPT è quindi esclusa (consid. 4)24 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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47 citazioni
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Gesuch um Unterschutzstellung der Stammerau und Gestaltungsplan Stammerau39 citazioni
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Autorizzazione edilizia36 citazioni
Ultime sentenze del TF
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