Art. 193 CO
Denuncia della lite
1 Le condizioni e gli effetti della denuncia della lite sono regolati dal CPC .
2 Quando si sia omessa la denuncia della lite, e ciò non sia imputabile al venditore, questi è prosciolto dall’obbligo della garanzia, in quanto possa provare che la lite avrebbe avuto un esito più favorevole ove gli fosse stata denunciata in tempo.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rappresentanza2 citazioni
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2Evizione parziale. 1. Art. 192 cpv. 1 CO1 citazioni
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3DTF 63_II_1940 citazioni01/01/1937 · 0 citazioni
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4DTF 57_II_5180 citazioni03/11/1931 · 0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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