Art. 347a CO
1 Il contratto deve essere concluso per scritto e disciplinare segnatamente:
- a. la durata e la fine del rapporto d’impiego;
- b. i poteri conferiti al commesso viaggiatore;
- c. la rimunerazione ed il rimborso delle spese;
- d. il diritto applicabile ed il foro, quando una delle parti è domiciliata all’estero.
2 In quanto il rapporto d’impiego non è disciplinato da un contratto scritto, i punti elencati nel precedente cpv. sono retti dalle disposizioni legali e, inoltre, dalle condizioni usuali d’impiego.
3 Possono essere oggetto d’una semplice intesa verbale solamente la fissazione dell’inizio dell’impiego, la determinazione del genere e del raggio d’attività, nonché altre clausole non contrarie alle disposizioni della legge e del contratto scritto.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Accordo relativo al diritto del commesso viaggiatore a una provvigione; abuso di diritto nell'invocare l'assenza della forma scritta; esigibilità della provvigione alla fine del rapporto di lavoro. 1. Il fatto che il da…2 citazioni
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2Rimborso delle spese del commesso viaggiatore; perenzione della pretesa perché fatta valere tardivamente0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Arbeitsvertrag; Spesenentschädigung1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.