Art. 35 CO
Effetti della morte, dell’incapacità ecc
1 Salvo che il contrario sia stato disposto o risulti dalla natura del negozio, il mandato conferito per negozio giuridico si estingue con la perdita della relativa capacità civile, il fallimento, la morte o la dichiarazione della scomparsa del mandante o del mandatario.
2 Lo stesso effetto ha lo scioglimento di una persona giuridica o di una società iscritta nel registro di commercio.
3 Restano salvi i reciproci diritti personali.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Perdita della capacità civile del mandante, cessazione del mandato, pattuizione della sua continuazione13 citazioni
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2DTF 50_II_274 citazioni01/01/1924 · 4 citazioni
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3Ricorso di diritto amministrativo; tenuta del registro fondiario. 1. Le regole del Codice civile sul registro fondiario sono di diritto pubblico ai sensi dell'art. 5 PAF3 citazioni
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4Confisca di valori patrimoniali nei confronti degli eredi dell'imputato; procura processuale oltre la morte2 citazioni
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5Tenuta del registro fondiario. 1. L'ufficiale del registro fondiario deve rifiutare l'iscrizione ove apprenda, nel corso della procedura, che la persona autorizzata a disporre secondo il registro fondiario era deceduta…2 citazioni
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6DTF 78_II_3692 citazioni01/01/1952 · 2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni21/11/2002 · 6 citazioni de
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1 citazioni19/07/2021 · 1 citazioni de
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Previdenza professionale1 citazioni
Ultime sentenze del TF
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