Art. 357a CO

1 Le parti hanno l’obbligo di far osservare il contratto collettivo; a tale scopo le associazioni sono tenute ad adoperarsi presso i loro membri usando, se è necessario, i mezzi concessi dagli statuti e dalla legge.
2 Ogni parte deve salvaguardare la pace del lavoro e astenersi in particolare da qualsiasi mezzo di lotta per ciò che riguarda gli oggetti disciplinati dal contratto collettivo; l’obbligo di mantenere la pace è assoluto soltanto se pattuito espressamente.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Contratto di lavoro; diritto di sciopero; disdetta abusiva del rapporto di lavoro a seguito di uno sciopero (art. 336 CO)
    · 28/06/1999 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 20/09/1990 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Ricorso per riforma, decisione finale
    · 18/06/1985 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Hausfriedensbruch
    SB.2017.37
    · 17/08/2020 · 0 citazioni de
  • Nötigung (Art. 181 StGB)
    · 03/04/2008 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.