Art. 426 CO

1 Il commissionario deve dare le necessarie informazioni al committente e in ispecie avvisarlo tosto dell’esecuzione del mandato.
2 Egli non è tenuto ad assicurare le merci in commissione, qualora il committente non glielo abbia ordinato.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 59_II_245
    04/07/1933 · 0 citazioni
  2. 2
    DTF 39_II_91
    19/03/1913 · 0 citazioni
  3. 3
    DTF 35_II_608
    10/12/1909 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 31_II_667
    01/12/1905 · 0 citazioni
  5. 5
    DTF 31_II_96
    10/03/1905 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.