Art. 426 CO
1 Il commissionario deve dare le necessarie informazioni al committente e in ispecie avvisarlo tosto dell’esecuzione del mandato.
2 Egli non è tenuto ad assicurare le merci in commissione, qualora il committente non glielo abbia ordinato.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 59_II_2450 citazioni04/07/1933 · 0 citazioni
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2DTF 39_II_910 citazioni19/03/1913 · 0 citazioni
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3DTF 35_II_6080 citazioni10/12/1909 · 0 citazioni
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4DTF 31_II_6670 citazioni01/12/1905 · 0 citazioni
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5DTF 31_II_960 citazioni10/03/1905 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Kommissionsvertrag1 citazioni
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Mehrfache Veruntreuung0 citazioni
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.