Art. 482 CO

1 L’assuntore di magazzini generali di deposito, che si offre pubblicamente per la custodia di merci, può ottenere dall’autorità competente l’autorizzazione ad emettere delle fedi di deposito per le merci depositate.
2 Le fedi di deposito sono cartevalori che danno il diritto di ritirare le merci depositate.
3 Esse possono essere nominative, all’ordine od al portatore.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 49_II_352
    10/10/1923 · 2 citazioni
  2. 2
    Contratto di deposito; responsabilità del depositario
    · 03/03/2000 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Contratto di deposito
    · 29/11/1983 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 51_II_314
    01/01/1925 · 0 citazioni

Ultime sentenze del TF

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