Art. 482 CO
1 L’assuntore di magazzini generali di deposito, che si offre pubblicamente per la custodia di merci, può ottenere dall’autorità competente l’autorizzazione ad emettere delle fedi di deposito per le merci depositate.
2 Le fedi di deposito sono cartevalori che danno il diritto di ritirare le merci depositate.
3 Esse possono essere nominative, all’ordine od al portatore.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 49_II_3522 citazioni10/10/1923 · 2 citazioni
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2Contratto di deposito; responsabilità del depositario0 citazioni
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3Contratto di deposito0 citazioni
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4DTF 51_II_3140 citazioni01/01/1925 · 0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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