Art. 499 CO
1 In tutti i casi, il fideiussore risponde solo fino a concorrenza dell’importo massimo indicato nell’atto di fideiussione.
2 Entro questo limite il fideiussore è responsabile, salvo convenzione contraria: 1. per l’ammontare del debito principale come pure per le conseguenze legali della colpa o della mora del debitore principale ma non per il danno derivante dal mancato contratto né per una pena convenzionale, a meno che ciò sia stato esplicitamente stipulato; 2. per le spese degli atti d’esecuzione e di procedura in confronto del debitore principale, in quanto il fideiussore sia stato in tempo debito posto in grado di evitarle mediante soddisfacimento del creditore, come pure, se è il caso, per le spese cagionate dalla consegna di pegni e dal trasferimento di diritti di pegno; 3. per gli interessi convenzionali fino a concorrenza degli interessi annuali in corso e di quelli scaduti d’un anno o, se è il caso, per l’annualità in corso e per quella precedente.
3 A meno che risulti il contrario dal contratto o dalle circostanze, il fideiussore non è responsabile che per gli obblighi del debitore principale sorti posteriormente alla sottoscrizione della fideiussione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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2Fideiussione; possibilità di determinare il debito principale (art. 492 cpv. 2 e 493 cpv. 1 CO)0 citazioni
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3Fideiussione0 citazioni
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4Eccezione di litispendenza0 citazioni
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5DTF 36_II_4580 citazioni15/10/1910 · 0 citazioni
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6DTF 32_II_5280 citazioni29/09/1906 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni03/05/2002 · 1 citazioni de
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0 citazioni
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Garantieerklärung0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.