Art. 514 CO
Ricognizione di debito e pagamento volontario
1 Se chi giuoca o scommette, per coprire l’ammontare del giuoco o della scommessa, firmi una ricognizione di debito od una obbligazione cambiaria, queste non avranno valore nonostante ne sia avvenuta la consegna, riservati i diritti di terzi di buona fede relativamente alle cartevalori.
2 Non può ripetersi quanto è stato pagato volontariamente a meno che la regolare esecuzione del giuoco o della scommessa non sia venuta a mancare per caso fortuito o pel fatto del ricevente o siavi stata frode da parte del medesimo.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Truffa nell'ambito di un gioco televisivo, astuzia, danno pecuniario, intenzione1 citazioni
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21 citazioni
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31. Art. 4 e 38 LLS0 citazioni
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4DTF 75_II_2930 citazioni11/10/1949 · 0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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