Art. 585 CO
1 I liquidatori devono ultimare gli affari in corso, adempire gli obblighi della società disciolta, riscuotere i crediti e, in quanto ciò sia necessario per la ripartizione, convertire in denaro il patrimonio sociale.
2 Essi rappresentano la società nei negozi giuridici richiesti dalla liquidazione, possono stare per essa in giudizio, transigere, compromettere e intraprendere anche nuove operazioni che siano necessarie alla liquidazione degli affari sociali.
3 Ad istanza di un socio che si opponga alla risoluzione dei liquidatori di vendere in blocco o di rifiutare una siffatta vendita o d’alienare immobili in un determinato modo, il giudice decide.
4 La società risponde del danno cagionato da un liquidatore con atti illeciti commessi nell’esercizio d’incombenze sociali.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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11 citazioni
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2Società in nome collettivo0 citazioni
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3DTF 70_II_1620 citazioni01/01/1944 · 0 citazioni
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4DTF 70_II_1640 citazioni01/01/1944 · 0 citazioni
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5DTF 45_II_5330 citazioni09/10/1919 · 0 citazioni
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6DTF 41_III_3290 citazioni01/01/1915 · 0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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