Art. 585 CO

1 I liquidatori devono ultimare gli affari in corso, adempire gli obblighi della società disciolta, riscuotere i crediti e, in quanto ciò sia necessario per la ripartizione, convertire in denaro il patrimonio sociale.
2 Essi rappresentano la società nei negozi giuridici richiesti dalla liquidazione, possono stare per essa in giudizio, transigere, compromettere e intraprendere anche nuove operazioni che siano necessarie alla liquidazione degli affari sociali.
3 Ad istanza di un socio che si opponga alla risoluzione dei liquidatori di vendere in blocco o di rifiutare una siffatta vendita o d’alienare immobili in un determinato modo, il giudice decide.
4 La società risponde del danno cagionato da un liquidatore con atti illeciti commessi nell’esercizio d’incombenze sociali.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 25/11/1967 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Società in nome collettivo
    · 26/09/1967 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 70_II_162
    01/01/1944 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 70_II_164
    01/01/1944 · 0 citazioni
  5. 5
    DTF 45_II_533
    09/10/1919 · 0 citazioni
  6. 6
    DTF 41_III_329
    01/01/1915 · 0 citazioni

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.