Art. 689a CO
1 Può esercitare i diritti sociali inerenti all’azione nominativa chi è iscritto nel libro delle azioni o vi è autorizzato mediante una procura scritta dell’azionista.
2 Può esercitare i diritti sociali inerenti all’azione al portatore chi si legittima esibendo l’azione. Può esercitare il diritto di voto soltanto chi partecipa all’assemblea generale e vi comunica il proprio nominativo e il proprio domicilio.
3 Il possessore di un’azione al portatore costituita in pegno, depositata o prestata può esercitare i diritti sociali soltanto se vi è autorizzato mediante procura scritta dell’azionista.
4 Il consiglio d’amministrazione può prevedere altre forme di legittimazione nei confronti della società, salvo disposizione contraria dello statuto.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Processo verbale inveritiero di un'assemblea generale universale4 citazioni
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2Revisione di una sentenza del Tribunale federale in seguito alla scoperta posteriore di fatti o mezzi di prova0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Obergericht / Handelsgericht / 2. Kammer — HOR.2021.173 citazioniHOR.2021.17· 21/08/2025 · 3 citazioni de
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Obergericht / Handelsgericht / 2. Kammer — HSU.2021.392 citazioniHSU.2021.39· 18/11/2021 · 2 citazioni de
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2 citazioni21/12/2005 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.