Art. 689a CO

1 Può esercitare i diritti sociali inerenti all’azione nominativa chi è iscritto nel libro delle azioni o vi è autorizzato mediante una procura scritta dell’azionista.
2 Può esercitare i diritti sociali inerenti all’azione al portatore chi si legittima esibendo l’azione. Può esercitare il diritto di voto soltanto chi partecipa all’assemblea generale e vi comunica il proprio nominativo e il proprio domicilio.
3 Il possessore di un’azione al portatore costituita in pegno, depositata o prestata può esercitare i diritti sociali soltanto se vi è autorizzato mediante procura scritta dell’azionista.
4 Il consiglio d’amministrazione può prevedere altre forme di legittimazione nei confronti della società, salvo disposizione contraria dello statuto.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Processo verbale inveritiero di un'assemblea generale universale
    · 09/06/1997 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Revisione di una sentenza del Tribunale federale in seguito alla scoperta posteriore di fatti o mezzi di prova
    · 22/02/2021 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Obergericht / Handelsgericht / 2. Kammer — HOR.2021.17
    HOR.2021.17
    · 21/08/2025 · 3 citazioni de
  • Obergericht / Handelsgericht / 2. Kammer — HSU.2021.39
    HSU.2021.39
    · 18/11/2021 · 2 citazioni de
  • 21/12/2005 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.