Art. 812 CO
Obbligo di diligenza e di fedeltà; divieto di concorrenza
1 I gerenti e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti a esercitare le loro attribuzioni con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società.
2 Soggiacciono allo stesso obbligo di fedeltà cui sono tenuti i soci.
3 Non possono esercitare attività concorrenti, salvo che lo statuto disponga altrimenti o che tutti gli altri soci vi acconsentano per scritto. Lo statuto può prevedere che è sufficiente l’approvazione dell’assemblea dei soci.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Competenza materiale del tribunale commerciale4 citazioni
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2Mandato; contratto di mediazione; delimitazione; onorario in caso di successo0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni09/11/2023 · 3 citazioni de
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3 citazioni
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2 citazioni12/10/2017 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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