Art. 83 CO
Effetti dell’insolvenza di una parte
1 Ove in un contratto bilaterale il credito di uno dei contraenti corra pericolo per il fatto che l’altro è diventato insolvibile, specialmente se è fallito o se fu escusso senza risultato, il primo può trattenere la sua prestazione, finché non gli venga garantita la controprestazione.
2 Se la garanzia non gli è a sua richiesta fornita entro un congruo termine, egli può recedere dal contratto.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Garanzia per l'adempimento della controprestazione secondo l'art. 83 CO. 1. La domanda di moratoria bancaria giusta l'art. 29 LBCR costituisce un riconoscimento d'insolvenza ai sensi dell'art. 83 cpv. 1 CO (consid. 1).…7 citazioni
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2DTF 49_II_4554 citazioni01/01/1923 · 4 citazioni
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3Promessa di vendita1 citazioni
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4DTF 68_II_1771 citazioni01/07/1942 · 1 citazioni
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5DTF 52_II_1371 citazioni01/01/1926 · 1 citazioni
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6Mutuo 1. Interpretazione del contratto secondo il testo e il comportamento delle parti (consid. 1). 2. Art. 2 CC0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Richiesta1 citazioniHG140107· 12/04/2017 · 1 citazioni de
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Kollokation1 citazioni
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Richiesta di revoca0 citazioniNP220002· 08/07/2022 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.