Art. 83 CO

Effetti dell’insolvenza di una parte

1 Ove in un contratto bilaterale il credito di uno dei contraenti corra pericolo per il fatto che l’altro è diventato insolvibile, specialmente se è fallito o se fu escusso senza risultato, il primo può trattenere la sua prestazione, finché non gli venga garantita la controprestazione.
2 Se la garanzia non gli è a sua richiesta fornita entro un congruo termine, egli può recedere dal contratto.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Garanzia per l'adempimento della controprestazione secondo l'art. 83 CO. 1. La domanda di moratoria bancaria giusta l'art. 29 LBCR costituisce un riconoscimento d'insolvenza ai sensi dell'art. 83 cpv. 1 CO (consid. 1).…
    · 30/01/1979 · 7 citazioni
  2. 2
    DTF 49_II_455
    01/01/1923 · 4 citazioni
  3. 3
    Promessa di vendita
    · 04/06/1985 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 68_II_177
    01/07/1942 · 1 citazioni
  5. 5
    DTF 52_II_137
    01/01/1926 · 1 citazioni
  6. 6
    Mutuo 1. Interpretazione del contratto secondo il testo e il comportamento delle parti (consid. 1). 2. Art. 2 CC
    · 26/09/1974 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Richiesta
    HG140107
    · 12/04/2017 · 1 citazioni de
  • Kollokation
    · 23/03/2017 · 1 citazioni de
  • Richiesta di revoca
    NP220002
    · 08/07/2022 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.