Art. 902 CO

1 L’amministrazione ha l’obbligo di dirigere con ogni diligenza gli affari della società e di dar opera efficace all’incremento di questa.
2 Essa ha l’obbligo in ispecie: 1. di preparare gli affari che saranno trattati dall’assemblea generale e d’eseguire le deliberazioni della medesima; 2. di vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse rispettino la legge, lo statuto e, ove esistano regolamenti, questi ultimi, e di farsi ragguagliare regolarmente dell’andamento degli affari.
3 L’amministrazione risponde: 1. della tenuta dei suoi processi verbali, di quelli dell’assemblea generale, dei libri necessari e dell’elenco dei soci; 2. della conformità alle disposizioni legali dell’allestimento della relazione sulla gestione e della relativa verifica da parte dell’ufficio di revisione; 3. delle notificazioni all’ufficio del registro di commercio concernenti l’ammissione e l’uscita dei soci.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Società cooperativa; attribuzione del diritto di voto ai non soci (art. 885 CO)
    · 04/06/2002 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Registro di commercio, società cooperativa
    · 29/08/1963 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.