Art. 902 CO
1 L’amministrazione ha l’obbligo di dirigere con ogni diligenza gli affari della società e di dar opera efficace all’incremento di questa.
2 Essa ha l’obbligo in ispecie: 1. di preparare gli affari che saranno trattati dall’assemblea generale e d’eseguire le deliberazioni della medesima; 2. di vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse rispettino la legge, lo statuto e, ove esistano regolamenti, questi ultimi, e di farsi ragguagliare regolarmente dell’andamento degli affari.
3 L’amministrazione risponde: 1. della tenuta dei suoi processi verbali, di quelli dell’assemblea generale, dei libri necessari e dell’elenco dei soci; 2. della conformità alle disposizioni legali dell’allestimento della relazione sulla gestione e della relativa verifica da parte dell’ufficio di revisione; 3. delle notificazioni all’ufficio del registro di commercio concernenti l’ammissione e l’uscita dei soci.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Società cooperativa; attribuzione del diritto di voto ai non soci (art. 885 CO)3 citazioni
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2Registro di commercio, società cooperativa0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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1 citazioni04/06/2002 · 1 citazioni de
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0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.