Art. 932 CO
1 Gli istituti di diritto pubblico sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio se esercitano principalmente un’attività economica privata o se il diritto della Confederazione, del Cantone o del Comune lo prevede. Si fanno iscrivere nel luogo in cui hanno sede.
2 Gli istituti di diritto pubblico che non sottostanno all’obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Luogo dell'esecuzione in caso di trasferimento della sede di una società anonima7 citazioni
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2Foro d'esecuzione in caso di trasferimento della sede di una società anonima5 citazioni
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3Perpetuatio fori nel caso di un fallimento senza preventiva esecuzione; momento determinante4 citazioni
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4Diritto delle ditte commerciali (art. 944 segg4 citazioni
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51. Art. 40 OG e 3 PCF, esame delle condizioni di ricevibilità3 citazioni
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6Foro d'esecuzione in caso di trasferimento di sede2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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VB.2007.001112 citazioni11/07/2007 · 2 citazioni de
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Minaccia di fallimento1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.