Art. 331 LEF
1 Gli atti giuridici compiuti dal debitore prima dell’omologazione del concordato sono revocabili conformemente agli articoli 285 a 292.
2 Per il computo dei termini di cui agli articoli 286–288 fa stato, in luogo del pignoramento o della dichiarazione di fallimento, la concessione della moratoria concordataria.
3 I liquidatori possono e debbono opporre ai creditori tutte le eccezioni che competono alla massa in virtù dei disposti relativi all’azione rivocatoria.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Azione di revoca; rimborso di un prestito bancario mediante versamenti parziali28 citazioni
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2Azione revocatoria nel senso dell'art. 288 LEF17 citazioni
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3Concordato con abbandono dell'attivo; revoca di atti giuridici; perenzione10 citazioni
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4Azione di contestazione della graduatoria; concordato con abbandono dell'attivo; ordine dei creditori (art. 146 LEF, art. 219 LEF; art. 2 cpv. 3 delle disposizioni finali della modificazione del 16 dicembre 1994 [RU 199…7 citazioni
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5Revocabilità di interessi di un mutuo5 citazioni
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6Revocabilità di prestazioni di consulenza nell'ambito di un risanamento1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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azione revocatoria pauliana11 citazioni
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6 citazioni
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azione revocatoria pauliana4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.