Art. 331 LEF

1 Gli atti giuridici compiuti dal debitore prima dell’omologazione del concordato sono revocabili conformemente agli articoli 285 a 292.
2 Per il computo dei termini di cui agli articoli 286–288 fa stato, in luogo del pignoramento o della dichiarazione di fallimento, la concessione della moratoria concordataria.
3 I liquidatori possono e debbono opporre ai creditori tutte le eccezioni che competono alla massa in virtù dei disposti relativi all’azione rivocatoria.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Azione di revoca; rimborso di un prestito bancario mediante versamenti parziali
    · 29/05/2008 · 28 citazioni
  2. 2
    Azione revocatoria nel senso dell'art. 288 LEF
    · 04/09/2008 · 17 citazioni Riassunto
  3. 3
    Concordato con abbandono dell'attivo; revoca di atti giuridici; perenzione
    · 04/02/2008 · 10 citazioni Riassunto
  4. 4
    Azione di contestazione della graduatoria; concordato con abbandono dell'attivo; ordine dei creditori (art. 146 LEF, art. 219 LEF; art. 2 cpv. 3 delle disposizioni finali della modificazione del 16 dicembre 1994 [RU 199…
    · 15/12/1998 · 7 citazioni Riassunto
  5. 5
    Revocabilità di interessi di un mutuo
    · 24/02/2010 · 5 citazioni Riassunto
  6. 6
    Revocabilità di prestazioni di consulenza nell'ambito di un risanamento
    · 09/03/2011 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.