Art. 170 CP
Il debitore che, allo scopo di ottenere una moratoria o l’omologazione di un concordato giudiziale, induce in errore sulla propria situazione patrimoniale i creditori, il commissario del concordato o l’autorità dei concordati, in modo particolare mediante contabilità inesatta o bilanci falsi, il terzo che compie tali atti a vantaggio del debitore, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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12 citazioni
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2Attitudine del bilancio a provare fatti di portata giuridica0 citazioni
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3Reato continuato, prescrizione. 1. Tra il conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale e la bancarotta semplice non può esservi una relazione di reato continuato consid. 1a). 2. Ove la bancarotta semplice risul…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Verletzung des Geheim- und Privatbereichs durch Aufnahmegeräte sowie Hausfriedensbruch0 citazioniSB.2022.22· 12/12/2024 · 0 citazioni de
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0 citazioni13/12/2022 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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