Art. 170 CP

Il debitore che, allo scopo di ottenere una moratoria o l’omologazione di un concordato giudiziale, induce in errore sulla propria situazione patrimoniale i creditori, il commissario del concordato o l’autorità dei concordati, in modo particolare mediante contabilità inesatta o bilanci falsi, il terzo che compie tali atti a vantaggio del debitore, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 21/11/1958 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Attitudine del bilancio a provare fatti di portata giuridica
    · 19/02/1988 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Reato continuato, prescrizione. 1. Tra il conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale e la bancarotta semplice non può esservi una relazione di reato continuato consid. 1a). 2. Ove la bancarotta semplice risul…
    · 19/07/1983 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Verletzung des Geheim- und Privatbereichs durch Aufnahmegeräte sowie Hausfriedensbruch
    SB.2022.22
    · 12/12/2024 · 0 citazioni de
  • 13/12/2022 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.