Art. 258 CP
Chiunque diffonde lo spavento nella popolazione con la minaccia o con il falso annuncio di un pericolo per la vita, la salute o la proprietà, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Pubblica intimidazione (art. 258 CP); nozione di "popolazione"5 citazioni
-
2Beni giuridici tutelati; qualità di danneggiato e legittimazione dell'accusatore privato4 citazioni
-
3Pronuncia di una misura terapeutica stazionaria dopo l'integrale esecuzione della pena privativa della libertà2 citazioni
-
4Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza; bene giuridico, istigazione a commettere un reato all'estero0 citazioni
-
5DTF 71_IV_1020 citazioni01/01/1945 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
2 citazioni03/07/2014 · 2 citazioni de
-
Prolungamento della custodia cautelare in carcere1 citazioni
-
Detenzione preventiva1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.