Art. 258 CP

Chiunque diffonde lo spavento nella popolazione con la minaccia o con il falso annuncio di un pericolo per la vita, la salute o la proprietà, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Pubblica intimidazione (art. 258 CP); nozione di "popolazione"
    · 08/04/2015 · 5 citazioni
  2. 2
    Beni giuridici tutelati; qualità di danneggiato e legittimazione dell'accusatore privato
    · 19/08/2019 · 4 citazioni Riassunto
  3. 3
    Pronuncia di una misura terapeutica stazionaria dopo l'integrale esecuzione della pena privativa della libertà
    · 13/07/2010 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza; bene giuridico, istigazione a commettere un reato all'estero
    · 26/08/2025 · 0 citazioni
  5. 5
    DTF 71_IV_102
    01/01/1945 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.