Art. 250 CPP
Esecuzione
1 La perquisizione personale comprende il controllo degli indumenti, oggetti, contenitori e veicoli che la persona ha con sé, nonché della superficie del corpo e degli orifizi e cavità corporei visibili esternamente.
2 Le perquisizioni delle parti intime dell’interessato sono compiute da persone dello stesso sesso o da un medico, eccetto che la misura non ammetta ritardi.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Fermo di polizia; perquisizione di carte e registrazioni; azione autonoma della polizia in caso di pericolo nel ritardo; utilizzabilità; reperto casuale; art. 215, 241 cpv. 3, art. 243 e 141 cpv. 3 CPP8 citazioni
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2Perquisizione personale5 citazioni
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3Diritto di essere sentito (art. 4 vCost., art. 29 cpv. 2 Cost.); qualificazione giuridica nel giudizio penale diversa dall'atto di accusa1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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10 citazioni
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4 citazioni
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Procédure pénale; actes de procédure de la police judiciaire1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.