Art. 275 CPP

Fine della sorveglianza

1 Il pubblico ministero pone fine senza indugio alla sorveglianza se:
  1. a. le condizioni non sono più soddisfatte; o b. l’approvazione o la proroga è rifiutata.
2 Nel caso di cui al cpv. 1 lett. a il pubblico ministero comunica la fine della sorveglianza al giudice dei provvedimenti coercitivi.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 272 cpv. 1 in relazione con gli art. 274, 278 e 279 CPP
    · 13/11/2013 · 16 citazioni Riassunto
  2. 2
    Reperto casuale, inutilizzabilità assoluta in caso di sorveglianza non approvata
    · 25/06/2018 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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