Art. 275 CPP
Fine della sorveglianza
1 Il pubblico ministero pone fine senza indugio alla sorveglianza se:
- a. le condizioni non sono più soddisfatte; o b. l’approvazione o la proroga è rifiutata.
2 Nel caso di cui al cpv. 1 lett. a il pubblico ministero comunica la fine della sorveglianza al giudice dei provvedimenti coercitivi.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1
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2Reperto casuale, inutilizzabilità assoluta in caso di sorveglianza non approvata2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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Strafverfahren; Überwachungsmassnahmen, Zufallsfund2 citazioni
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Strafverfahren; Überwachungsmassnahmen1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.