Art. 298b CPP
Condizioni
1 Il pubblico ministero e, nella procedura investigativa, la polizia possono disporre indagini in incognito se:
- a. sussiste il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto; e b. le operazioni d’indagine o d’inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
2 Le indagini in incognito disposte dalla polizia non possono protrarsi per più di un mese, salva l’approvazione del pubblico ministero.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Partecipazione di un agente di polizia non riconoscibile come tale a un forum di discussione in internet allo scopo di far luce su reati, in particolare atti sessuali con fanciulli26 citazioni
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2Indagine in incognito e indagine preventiva in incognito2 citazioni
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3Determinazione della lex mitior ove, in funzione del diritto applicabile, sia comminata una multa, rispettivamente una pena pecuniaria (sospesa condizionalmente)2 citazioni
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4Protezione giuridica contro le indagini in incognito preventive (§ 36 septies cpv. 4 e 5 della legge solettese sulla polizia cantonale - KapoG/SO)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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9 citazioni
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Qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz; verdeckte Fahndung, Strafzumessung, Widerruf8 citazioni
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Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2021.762 citazioniSST.2021.76· 04/05/2022 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.