Art. 298b CPP

Condizioni

1 Il pubblico ministero e, nella procedura investigativa, la polizia possono disporre indagini in incognito se:
  1. a. sussiste il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto; e b. le operazioni d’indagine o d’inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.
2 Le indagini in incognito disposte dalla polizia non possono protrarsi per più di un mese, salva l’approvazione del pubblico ministero.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Partecipazione di un agente di polizia non riconoscibile come tale a un forum di discussione in internet allo scopo di far luce su reati, in particolare atti sessuali con fanciulli
    · 28/09/2016 · 26 citazioni Riassunto
  2. 2
    Indagine in incognito e indagine preventiva in incognito
    · 24/01/2025 · 2 citazioni
  3. 3
    Determinazione della lex mitior ove, in funzione del diritto applicabile, sia comminata una multa, rispettivamente una pena pecuniaria (sospesa condizionalmente)
    · 23/06/2021 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    Protezione giuridica contro le indagini in incognito preventive (§ 36 septies cpv. 4 e 5 della legge solettese sulla polizia cantonale - KapoG/SO)
    · 29/11/2022 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 12/09/2023 · 9 citazioni de Riassunto
  • Qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz; verdeckte Fahndung, Strafzumessung, Widerruf
    · 26/08/2024 · 8 citazioni de Riassunto
  • Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2021.76
    SST.2021.76
    · 04/05/2022 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.