Art. 307 CPP
Collaborazione con il pubblico ministero
1 La polizia informa senza indugio il pubblico ministero in merito a reati gravi nonché ad altri eventi rilevanti. I pubblici ministeri di Confederazione e Cantoni possono emanare istruzioni dettagliate concernenti tale obbligo d’informazione.
2 Il pubblico ministero può in ogni tempo impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia o avocare a sé il procedimento. Nei casi di cui al cpv. 1, il pubblico ministero procede personalmente, se possibile, ai primi interrogatori sostanziali.
3 La polizia annota di volta in volta in rapporti scritti gli accertamenti da essa compiuti e le misure da essa adottate e, dopo la conclusione delle indagini, li trasmette immediatamente al pubblico ministero unitamente alle denunce, ai verbali, agli altri atti nonché agli oggetti e ai valori patrimoniali messi al sicuro.
4 La polizia può prescindere dalla stesura di un rapporto se:
- a. non vi è manifestamente alcun motivo che il pubblico ministero intraprenda altri passi procedurali; e b. non sono stati presi provvedimenti coercitivi o non sono stati compiuti altri atti d’indagine formalizzati.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1
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2Competenza per ordinare un test preliminare secondo l'art. 10 cpv. 2 OCCS0 citazioni
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3Convenzione sull'aiuto al suicidio organizzato0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Strafverfahren; Nichtanhandnahmeverfügung.17 citazioni
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13 citazioni
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Nichtanhandnahme (Amtsmissbrauch, Freiheitsberaubung, Körperverletzung an Wehrlosen)8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.