Art. 334 CPP

Rimessione della causa

1 Se giunge alla conclusione che entri in linea di conto una pena o una misura che eccede la sua competenza, il giudice presso cui è pendente il procedimento rimette la causa, al più tardi dopo la chiusura delle arringhe, al giudice competente. Questi svolge una propria procedura probatoria.
2 La decisione di rimessione della causa non è impugnabile.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Competenza del giudice unico, limite superiore di due anni di pena detentiva
    · 04/09/2024 · 2 citazioni
  2. 2
    Competenza del giudice unico
    · 10/05/2021 · 2 citazioni Riassunto
  3. 3
    La competenza del giudice unico di primo grado non determina alcuna limitazione del potere di apprezzamento del tribunale d'appello nell'ambito della commisurazione della pena
    · 31/07/2025 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.