Art. 334 CPP
Rimessione della causa
1 Se giunge alla conclusione che entri in linea di conto una pena o una misura che eccede la sua competenza, il giudice presso cui è pendente il procedimento rimette la causa, al più tardi dopo la chiusura delle arringhe, al giudice competente. Questi svolge una propria procedura probatoria.
2 La decisione di rimessione della causa non è impugnabile.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Competenza del giudice unico, limite superiore di due anni di pena detentiva2 citazioni
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2Competenza del giudice unico2 citazioni
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3La competenza del giudice unico di primo grado non determina alcuna limitazione del potere di apprezzamento del tribunale d'appello nell'ambito della commisurazione della pena0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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2 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.