Art. 4 OFo
Definizione
Non si considera dissodamento:
- a. l’impiego del suolo boschivo per edifici ed impianti forestali, nonché per piccoli edifici e piccoli impianti non forestali;
- b. l’attribuzione di una foresta a zona protetta conformemente all’articolo 17 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio(LPT), se lo scopo della protezione è in sintonia con la conservazione della foresta.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Legislazione sulle foreste, diritto sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni; autorizzazione a costruire una rimessa forestale13 citazioni
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2Obbligo di autorizzazione per prove di trivellazione nell'area boschiva8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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9 citazioni
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5 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.