Art. 4 OFo

Definizione

Non si considera dissodamento:
  1. a. l’impiego del suolo boschivo per edifici ed impianti forestali, nonché per piccoli edifici e piccoli impianti non forestali;
  2. b. l’attribuzione di una foresta a zona protetta conformemente all’articolo 17 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio(LPT), se lo scopo della protezione è in sintonia con la conservazione della foresta.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Legislazione sulle foreste, diritto sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni; autorizzazione a costruire una rimessa forestale
    · 28/05/1997 · 13 citazioni Riassunto
  2. 2
    Obbligo di autorizzazione per prove di trivellazione nell'area boschiva
    · 15/03/2013 · 8 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.