Art. 430 CC
Procedura
1 Il medico in persona esamina l’interessato e lo sente.
2 La decisione di ricovero contiene almeno le seguenti indicazioni: 1. il luogo e la data dell’esame; 2. il nome del medico; 3. la diagnosi, i motivi e l’obiettivo del ricovero; 4. l’indicazione dei mezzi d’impugnazione.
3 Salvo che il medico o il giudice competente decida altrimenti, l’impugnazione non ha effetto sospensivo.
4 All’interessato è consegnato un esemplare della decisione di ricovero; un altro esemplare è esibito all’istituto al momento dell’ammissione dell’interessato.
5 Per quanto possibile, il medico informa per scritto una persona vicina all’interessato sul ricovero e sul diritto di adire il giudice.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ricorso al giudice dopo il ricovero a scopo di assistenza ordinato dal medico; esigenze procedurali di diritto federale57 citazioni
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20 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 1. Kammer — WBE.2020.4162 citazioniWBE.2020.416· 15/12/2020 · 2 citazioni de
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 1. Kammer — WBE.2015.3771 citazioniWBE.2015.377· 16/09/2015 · 1 citazioni de
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fürsorgerische Unterbringung0 citazioniFF240025· 29/04/2024 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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